Giochiamo d’azzardo anche in casa. E in parrocchia.

Secondo il vocabolario, anche la tombola di Natale in famiglia o la lotteria della parrocchia sono gioco d’azzardo. Per il buon senso, invece, vanno considerati dei passatempi innocui e ben lontani dai rischi e dagli interessi economici di quelli praticati nei locali commerciali.
Ma le leggi a volte riescono a essere ottuse e ignorano il buon senso. Per evitare che un pubblico ufficiale un po’ troppo zelante voglia sanzionare la pesca di beneficenza o il torneo di scala 40 organizzato con i vicini di ombrellone, l’Agenzia dogane e monopoli ha divulgato una nota che chiarisce se queste attività di beneficenza o, comunque, non a scopo di lucro, possono essere svolte legittimamente.
Va subito detto che la legge esonera questo tipo di eventi dalla rigida normativa prevista per i “giochi con vincita in denaro”, come vengono definiti dal legislatore. Lo stabilisce un DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) del 2001 nel quale si legge: “Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli enti morali, le associazioni e comitati senza fini di lucro e con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, possono organizzare lotterie, tombole o pesche e banchi di beneficenza al fine di far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente o associazione”.
Tutt’e tre le attività sono definite “manifestazione di sorte locale”. E poi specifica che l’ammontare dei premi di una lotteria non deve superare, complessivamente, la somma di 51.645,69 euro.
Ci sarà una ragione che porta a questa strana cifra con i decimali, ma non è facile intuirla.
Altrettanto singolare la cifra massima per la tombola: 12.911,42 euro.
Per le pesche di beneficenza, invece, la cifra massima è identica a quella delle lotterie: 51.645,69 euro.
Ma a parte questi limiti, c’è un obbligo da assolvere. Una semplice comunicazione, che però va fatta altrimenti si incorre in una qualche sanzione. Sanzione non specificata ma che potrebbe fare rientrare un’innocente pesca di beneficenza nella casistica del reato di “raccolta di gioco non autorizzata”.
È sufficiente mandare una comunicazione a Prefetto e Sindaco e, contemporaneamente, compilare e spedire all’Adm un modulo che si trova on line, almeno 30 giorni prima che inizi la manifestazione per la quale si chiede il nulla osta. Se non si riceve alcuna risposta, la manifestazione si intende autorizzata, secondo la regola del cosiddetto “silenzio-assenso”.
In definitiva, nessun problema a organizzare manifestazioni locali con premi senza fini di lucro (tombola, pesca di beneficenza, lotteria) purché si rispettino due regole: 1) limiti all’ammontare dei premi; 2) comunicazione all’Adm, al Prefetto e al Sindaco almeno 30 giorni prima dello svolgimento.
Una raccomandazione: meglio svolgere tutte le operazioni in maniera corretta e senza dare possibilità che sorgano dubbi. Le autorità possono comunque verificare che non ci siano imbrogli a danno di chi compra biglietti della lotteria o cartelle della tombola.

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